Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
–
Richiamati i propri decreti: n. 25 del 28 febbraio 2020 “ Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19
” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale
all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi
che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
n. 16 del 24 febbraio 2020 “
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
n. 17 del 25 febbraio 2020 “
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei
casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente
a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva
COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale
le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia
sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta
regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità
sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Ordina
1.
Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b, q, e s del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a
tutto il territorio della Regione Emilia Romagna a partire dalla data del 9
marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;
2.
Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella
popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività
dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei
centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale
incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità
3.
Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01
(Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di
bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di
Tatuaggio e piercing)gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i
clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le
mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con
soluzioni a base di alcol o cloro.